In caso di operazioni IVA senza l'addebito dell'IVA (operazioni esenti, escluse e non imponibili), all'interno della fattura elettronica, è necessario indicare il corretto codice natura.

Nei plugin per la fatturazione elettornica, esiste un campo per indicare il corretto codice natura. Il campo è chiamato "Valore eccezione IVA".

I codici in vigore dal 1 gennaio 2021 sono i seguenti:

  • N1 - escluse ex art. 15
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2 non soggette - altri casi
  • N3.1 non imponibili - esportazioni
  • N3.2 non imponibili - cessioni intracomunitarie
  • N3.3 non imponibili - cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
  • N3.5 non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
  • N3.6 non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4 - esenti
  • N5 - regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6.1 inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2 inversione contabile - cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile - subappalto nel settore edile
  • N6.4 inversione contabile - cessione di fabbricati
  • N6.5 inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
  • N6.8 inversione contabile - operazioni settore energetico
  • N6.9 inversione contabile - altri casi
  • N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74- sexies DPR 633/72)

I codici natura IVA obsoleti N2, N3 ed N6 sono validi solo fino al 31 dicembre 2020.